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Legge 24/12/2003 n. 350208. Al comma 15 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «sono abrogate le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «non trovano applicazione le disposizioni»; b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006». 209. Per gli interventi di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001 n. 88, è stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui all’articolo 2 della legge 28 dicembre 1999 n. 522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 210. Ai fini di cui al comma 209, all’articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001 n. 88, nonché all’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001 n. 487, le parole: «nell’anno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno 2003». 211. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 209, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi. 212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all’erogazione di contributi a sostegno delle attività di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci. 213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unità di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attività di trasporto. 214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalità di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 212. 215. Al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2004, 1 milione di euro per l’anno 2005 e 1 milione di euro per l’anno 2006. 216. Il fondo di cui al comma 215 è destinato all’assegnazione di contributi, per l’abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca. 217. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono definite le modalità di assegnazione dei contributi. 218. All’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. L’alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell’azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. 2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l’Erario, il con tenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con proprio decreto, le modalità di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione. 2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l’articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995 n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali »; b) al comma 5, le parole: «Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni»; dopo le parole: «possono affidare » sono inserite le seguenti: «anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, ove applicabili »; dopo le parole: «presente decreto» è inserito il seguente periodo: «I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida»; c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero dell’economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione». 219. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, le parole: «è effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «può essere effettuato anche». 220. All’articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le parole: «non coinvolto nella strutturazione dell’operazione di alienazione» sono soppresse. 221. All’articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A modifica di quanto previsto dall’articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973 n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione». 222. All’articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: «1) la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali; 2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società controllate; 3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore al 60 per cento». 223. Il comma 24 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952 n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 marzo 1952 n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio. 224. Gli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non può essere modificato. 225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprietà statale, si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dell’articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995 n. 507. 226. All’articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre 1971 n. 1158, come sostituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2003 n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono devolute alla concessionaria, a decorrere dall’avvio dell’esercizio ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dall’Accordo di programma vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti ». 227. All’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell’assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell’economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive: a) opposizione all’assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all’articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto. L’opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l’operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l’esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall’operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell’economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all’articolo 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
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